L'assemblea degli Azionisti rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni secondo termini e condizioni di legge.

Regole per l'Assemblea degli Azionisti

La Società non ravvisa, allo stato, la necessità di proporre l’adozione di uno specifico regolamento per la disciplina dei lavori assembleari, ritenendo altresì opportuno che, in linea di principio, sia garantita ai Soci la massima partecipazione ed espressione nel dibattito assembleare.

 

Chi può intervenire

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita e delibera secondo le norme di Legge ed ogni azione da diritto ad un voto.

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall’intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di Legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di Legge.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta ai sensi di Legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità di volta in volta indicate nell’avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell’avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.

 

Convocazione e informazioni relative all'Assemblea

L'Assemblea degli Azionisti sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso pubblicato suI sito internet della Società e, qualora richiesto dalla normativa pro tempore applicabile, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, a scelta dell'organo amministrativo, su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore" ovvero "MF" - "Milano Finanza", nei termini di legge e ferma restando ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente e dal presente statuto.

L'avviso può contenere le stesse indicazioni anche per le convocazioni successive alla seconda. In assenza di indicazione di convocazioni successive alla seconda, l'Assemblea di terza convocazione o successive possono essere convocate entro 30 (trenta) giorni dalle precedenti convocazioni, con riduzione del termine a 10 (dieci) giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o da altra persona designata dal Consiglio stesso; in mancanza di questi, l'assemblea designa il proprio Presidente.